In ordine temporale innovativa in quest’ambito si pone la legge istitutiva dell’unione civile e delle convivenze di fatto: la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. legge Cirinnà, dal nome della prima firmataria), entrata in vigore il 5 giugno 2016, e successivi decreti attuativi (decreti legislativi n. 5,6 e 7 del 19 gennaio 2017).
La legge n. 76 del 20 maggio 2016, istituisce, regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto tra etero e omosessuali.
Rilevante è la portata non solo giuridica ma anche politica e sociale di tale legge resasi necessaria dopo l’ennesima condanna comminata all’Italia dalla Corta di Strasburgo per il mancato riconoscimento delle unioni civili.
Le forme famigliari risultanti all’esito dell’approvazione della legge risultano ora essere:
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Il Matrimonio (artt. 79cc e ss; art. 29 Cost.): negozio giuridico solenne mediante il quale un uomo e una donna costituiscono tra loro una comunione spirituale e materiale e acquistano lo status di coniuge.
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L’Unione civile (legge 76/2016 art.1, commi 1-34; art.2 Cost.) specifica formazione sociale ritualmente costituita, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Con la celebrazione dell’unione le parti acquistano lo status familiare di unito civilmente.
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La Convivenza (legge 76/2016 art.1, commi 36-65; art.2 Cost.): tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La qualifica di convivente non costituisce uno status familiare
Il percorso legislativo della riforma può dirsi concluso con l’approvazione dei decreti attuativi che hanno adeguato le norme dell’ordinamento dello Stato in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili e quelle di coordinamento in materia penale.
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