RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO E DIRITTO AL RISARCIMENTO DISCIPLINA
I diritti del passeggero in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato sono disciplinati dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento CE 261/2004 (che si applica alle compagnie aeree comunitarie ed a quelle extracomunitarie per i voli che abbiano come località di partenza o destinazione aeroporti presenti sul territorio dellUE).
Al momento dell’acquisto del biglietto aereo (sia che avvenga per il tramite di un intermediario di viaggio sia online) il passeggero ha diritto a ricevere informazioni su:
– compagnia aerea che effettuerà il volo e tipo di aeromobile;
-orario del volo;
– codice di prenotazione (PNR – Passenger Name Record);
– tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate;
– limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri;
– limiti di responsabilità in caso di danno, distruzione o smarrimento del bagaglio;
Il passeggero ha diritto di essere messo nelle condizioni di poter accedere alle condizioni generali di trasporto – diverse a seconda della compagnia aerea – che sono fondamentali per conoscere tutti i dettagli del contratto concluso al momento dellacquisto.
DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI DISAGI IMPUTABILI ALLA COMPAGNIA AEREA
NEGATO IMBARCO (rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni previste).
Il passeggero in possesso di regolare biglietto ha diritto in tal caso:
– alla compensazione pecuniaria. A seconda del tipo di tratta ( intracomunitaria o no) e della distanza, è prevista nella misura di € 250, 400 e 600 e può essere ridotta del 50% a seconda dell’orario effettivo di arrivo;
– al rimborso del biglietto per la tratta non utilizzata e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile oppure, in alternativa, alla riprotezione su un altro volo a pari condizioni ed il prima possibile;
– all’assistenza gratuita: pasti e bevande in proporzione al periodo di attesa; sistemazione per la notte; trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione; due telefonate o messaggi fax o di posta elettronica.
CANCELLAZIONE DEL VOLO
Il passeggero ha diritto al rimborso, alla riprotezione, all’assistenza gratuita ed alla compensazione pecuniaria (€ 250, 400 o 600 a seconda del tipo di tratta e della distanza). La compensazione pecuniaria non è dovuta in due casi: la cancellazione è determinata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; il passeggero è stato informato della cancellazione in tempo utile.
RITARDO PROLUNGATO
Si ha ritardo prolungato in caso di 2 o 3 o 4 ore o più, a seconda del tipo di tratta e di distanza.
In tal caso il passeggero ha diritto ad un’assistenza gratuita adeguata ( pasti e bevande; due chiamate o messaggi fax o di posta elettronica).
In alcuni casi ha, altresì, diritto ad una sistemazione in albergo e trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione.
Nel caso di ritardo superiore alle 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto e ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale. La Carta dei Diritti del Passeggero ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) tiene, inoltre, conto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del Novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo, la quale riconosce il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato. Tale diritto, ovviamente, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.
Il Regolamento non è applicabile ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Si applica, invece, ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
IMPORTANTE!: gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal Regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.
Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, ovvero prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea, può richiedere alla stessa il risarcimento fino ad un massimo di € 4.831,00, salvo che la compagnia aerea dimostri che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.
Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 (essendo, questo, un diritto riconosciuto dalla stessa Convenzione).