Ecologico, pratico e divertente, il monopattino elettrico sta aumentando in maniera sempre più considerevole sulle nostre strade e sono aumentati in maniera considerevole gli incidenti che lo coinvolgono.
In Italia sono state introdotte diverse normative per regolamentare la circolazione di monopattini e segway con manubrio.
Qui di seguito viene elencata la normativa vigente e la casistica di sinistri più comune
Monopattini elettrici equiparati alle biciclette
La Legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 ha precisato che i monopattini elettrici con potenza massima di 0,5 kW sono, dal primo gennaio 2020, equiparati alle biciclette.
Con l’approvazione del Decreto Legge cosiddetto “milleproroghe” sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e norme di comportamento in materia di micromobilità elettrica:
– tutti i monopattini a motore (elettrico o termico) con potenza o velocità superiori a quelli consentiti dalla legge (0,5 kW e 25km/h) non potranno circolare né su strada, né su piste o marciapiedi.
– i monopattini possono essere utilizzati solo da persone di età superiore ai 14 anni e possono circolare esclusivamente su strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e nelle strade extraurbane solo all’interno delle piste ciclabili; assolutamente vietato quindi l’utilizzo sui marciapiedi, con limiti di velocità pari a 25 km/h su strada e a 6 km/h nelle aree pedonali.
– i mezzi per poter circolare devono essere dotati di segnalatori acustici (campanelli) e di sistemi di illuminazione; questi ultimi devono essere messi in funzione tutte le volte che le condizioni atmosferiche non consentano un’adeguata visibilità e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto; in questi casi è necessario anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
– i monopattini elettrici che non hanno sistemi di illuminazione dopo il tramonto non possono circolare e devono essere condotti a mano.
– i conducenti minorenni hanno l’obbligo di indossare il casco, di circolare su un’unica fila e mai affiancati in numero superiore a due. Inoltre, chi guida un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve avere sempre le braccia e le mani libere e queste devono reggere entrambe il manubrio, tranne durante la segnalazione delle manovre di svolta.
– è fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, nonché trainare o farsi trainare da altri veicoli e di condurre animali.
Le multe per chi non rispetta queste disposizioni possono raggiungere gli 800 euro, con la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Incidente tra monopattino elettrico e pedone
I monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette, quindi, in base a quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice della Strada sono dei veicoli e chi li guida deve rispettare delle regole generali di diligenza e prudenza durante la circolazione.
In caso di scontro con un pedone è quasi scontato che la responsabilità dell’incidente sia addebitata al conducente del monopattino, tuttavia può essere ravvisato un concorso di colpa in presenza di un comportamento colposo o negligente da parte di chi stava camminando a piedi.
Come per le biciclette, in caso di sorpasso di un pedone, la manovra col monopattino deve essere effettuata tenendo un ampio margine di distanza di sicurezza e segnalandola attraverso l’utilizzo di segnalatori acustici.
L’attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile (sentenza della Cassazione n.2596 del 2019), di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada.
Come ribadito nella sentenza n.13591 del 2020, anche ilcambio improvviso di direzione da parte di un pedone non è un evento imprevedibile che esclude la responsabilità dell’investitore, in quanto, come detto, soprattutto in prossimità di incroci e marciapiedi e all’interno di centri urbani e parchi cittadini dove è prevedibile la presenza di persone che camminano, chi guida un veicolo, come il monopattino, deve rispettare delle regole generali di prudenza e di diligenza che gli consentano di evitare le collisioni.
La colpa esclusiva dell’incidente può essere addebitata al pedone investito solo quando la sua condotta colposa ha reso il sinistro del tutto inevitabile e imprevedibile, come può essere un attraversamento improvviso fuori dalle strisce, in condizioni di scarsa visibilità e in stato di ebbrezza. Un concorso di colpa può essere ravvisato anche quando l’attraversamento della carreggiata sia stato effettuato in modo distratto ( ad es. dall’uso del cellulare).
Responsabilità nel sinistro tra monopattino elettrico e auto
Considerato che il monopattino è equiparato alle biciclette e quindi rientra nella categoria dei veicoli, quando non è possibile accertare concretamente le cause dell’incidente stradale e le percentuali di responsabilità si applica la presunzione di egual concorso di colpa prevista dall’articolo 2054 del Codice civileper i conducenti coinvolti.
Per aver diritto ad un risarcimento integrale dei danni subiti è necessario dimostrare di non aver violato le disposizioni del Codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Come per l’incidente in bicicletta, è necessario seguire la procedura di risarcimento ordinario; quando la responsabilità è dell’automobilista, il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia assicurativa dell’auto, richiedendo tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno, il ristoro dei danni subiti.
Mentre in caso di responsabilità del conducente del monopattino, è quest’ultimo a doversi fare carico, di tasca propria, del rimborso dei danni provocati, a meno che non sia stata stipulata una polizza sulla responsabilità civile che comprenda anche questa tipologia di eventi, in quanto ancora non previsto l’obbligo di una polizza assicurativa per i monopattini.
Lo studio legale Silvia Carrirolo
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