Il pedone che attraversa usando il cellulare
Vediamo un precedente giuridico dove il pedone che attraversa usando il cellulare non è esente dall’obbligo di osservare le norme del codice della strada durante l’attraversamento
Cosa dice la giurisprudenza a riguardo
Negli ultimi tempi la giurisprudenza ha assunto un orientamento condiviso in tal senso con sentenze che hanno posto in capo al pedone percentuali elevate di responsabilità dei sinistri nei quali sono rimaste coinvolte persone che, pur essendo state investite a piedi, e addirittura sulle apposite strisce, hanno tenuto comportamenti che hanno concorso a causare l’incidente, attenuando fin quasi ad annullare, le colpe dei conducenti dei veicoli ed il relativo risarcimento del danno.
In generale, infatti, la regola è che in caso di investimento del pedone grava su chi guida una presunzione di responsabilità in base all’articolo 2054 del codice civile, ma nel caso in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo è possibile provare il concorso di colpa o addirittura la responsabilità esclusiva dell’investito.
I giudici, chiamati a valutare e quantificare le responsabilità, devono partire dal presupposto che la colpa del conducente sia pari al 100% per poi accertare in concreto la responsabilità del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente, via via che emergano circostanze rilevanti che hanno avuto un’incidenza causale importante nell’impatto.
È sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.
Il caso
Ha fatto clamore la recente sentenza, la n. 380 del 7 giugno 2019, pronunciata dal Tribunale di Trieste, primo caso in Italia in cui una donna investita per aver attraversato la strada senza guardare in quanto intenta a parlare al cellulare si è vista decurtare pesantemente il risarcimento, in forza di un concorso di colpa di ben l’80 per cento.
Nella sentenza si premette che, in caso di investimento del pedone, è necessario applicare l’art. 2054 c.c, che al comma 1 prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ma si ribadisce anche che “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada.
Può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”.
La risoluzione
Dunque, i giudici evidenziano come Il pedone che attraversa usando il cellulare, sia pure sulle apposite “strisce pedonali”, immettendosi nel flusso dei veicoli che procedono alla velocità imposta dalla legge, “pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.”
Secondo il Tribunale, “la connotazione colposa della condotta della donna la quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si era immessa repentinamente sulla strada, per di più parlando a telefono, e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli.”
Condotta che ha fatto concludere il Tribunale di Trieste per l’attribuzione dell’80% di colpa al pedone e del restante 20% al conducente dell’auto.
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