DANNEGGIAMENTO O PERDITA BAGAGLI E RESPONSABILITA’ DEL VETTORE

I diritti del Passeggero in caso di mancata riconsegna e danneggiamento del bagaglio da stiva sono disciplinati dal Regolamento CE 889/2002 e dalla Convenzione di Montreal del 1999 (per i Paesi che vi abbiano aderito). Quest’ultima, più in particolare, disciplina la responsabilità del vettore e l’entità del risarcimento in caso di danni ai bagagli (distruzione, perdita, deterioramento o ritardo) ed in caso di morte o lesioni dei passeggeri nel trasporto aereo internazionale.
MANCATA RICONSEGNA / DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO
In caso di mancata riconsegna e/o danneggiamento del bagaglio registrato (ovvero il bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”) all’arrivo a destinazione si deve aprire un rapporto di smarrimento o di danneggiamento bagaglio facendo constatare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi Moduli, comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report).
SMARRIMENTO
Se entro 21 giorni dalla compilazione del PIR non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, è necessario inviare tutta la documentazione richiesta per l’avvio della pratica di risarcimento.
RITROVAMENTO
In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, è necessario inviare tutta la documentazione per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute. Documentazione necessaria da inviare per entrambi i casi all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato: il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo; l’originale del PIR rilasciato in aeroporto; l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio; un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito; un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato; gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio; indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, è necessario specificare anche l’indirizzo di residenza, il numero di telefono, il numero di fax (se disponibile), l’indirizzo e-mail (se disponibile).
DANNEGGIAMENTO: In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla compilazione del PIR, inviare tutta la documentazione specificata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento. Documentazione necessaria: il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo; l’originale del PIR rilasciato in aeroporto; l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio; l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni. In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il Passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) (circa 1.000,00 euro) dalle compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.
Se i tuoi diritti non sono stati rispettati, contatta lo studio legale Carrirolo per consulenza ed assistenza nella pratica di risarcimento.