Circolazione stradale – condotta dei veicoli ed investimento del pedone
Il pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, il comportamento del pedone diventa concausa del sinistro. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019
In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo).
Il caso.
La Corte d’appello di Perugia ridetermina, in parziale accoglimento dell’appello proposto dai familiari della danneggiata defunta, nella misura del 60% e del 40% la concorrente responsabilità della donna e del conducente della vettura che l’aveva investita. I familiari ricorrono in cassazione, affidando il ricorso a due motivi.
I motivi del ricorso.
Con un primo motivo, viene dedotto come la Corte di merito non abbia valutato la condotta di guida del conducente del veicolo investitore «non solo alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., ma anche e soprattutto in relazione alla violazione degli artt. 190 e 191 c.d.s., pervenendo all’ingiusta erronea e immotivata attribuzione della colpa del pedone nella misura del 60%». Si dolgono i ricorrenti del fatto che non fosse stata attribuita colpa quantomeno prevalente al conducente per il fatto che, essendo l’investimento avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale, segnalato per pericolo bambini e per la vicinanza di una Chiesa, avrebbe dovuto osservare una condotta di guida particolarmente prudente, indipendentemente dalla velocità del veicolo.
Con il secondo motivo, i ricorrenti ritengono che sia stato erroneo attribuire responsabilità prevalente alla donna «solo perché la stessa ha eseguito l’attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante “pericolo”, appena 100 m dalle strisce pedonali», non essendo stata viceversa esaminata la decisiva e rilevante circostanza che il conducente dell’autovettura investitrice poteva tranquillamente evitare l’investimento.
La Suprema Corte
Analizza i motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili ed in parte infondati, e ricorda preliminarmente che la distribuzione della responsabilità tra il pedone investito ed il guidatore del veicolo consiste in un accertamento che compete al solo Giudice di merito.
Per quanto riguarda la distribuzione della responsabilità, che la Corte territoriale aveva ritenuto prevalente in capo al pedone quantificandola nel 60%, e residuale, in misura pari al 40%, in capo all’investitore.
Secondo la Cassazione il giudice nella valutazione deve così procedere:
- partire dal dato che la colpa del conducente del veicolo è presunta e pari al 100%;
- accertare in concreto la colpa del pedone;
- ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del guidatore, a mano a mano che emergono circostanze idonee a comprovare la colpa in concreto del pedone.
La Cassazione rigetta quindi il ricorso ritenendo che la Corte d’appello avesse correttamente applicato i precedenti in materia e ricorda che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, la condotta del pedone assurge a concausa del sinistro.
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