Separazione, divorzio e affidamento

Stai per separarti ?

Stai per separarti? E’ una decisione presa di comune accordo, ma nonostante ciò la presenza di figli ti crea una certa ansia al pensiero che possano sorgere contrasti durante la procedura, soprattutto in merito all’affidamento dei bambini ed al loro mantenimento?

Facciamo un po’ di chiarezza

Questo articolo ti spiega i criteri che vengono adoperati dai giudici in caso di separazione o di divorzio per stabilire con quale genitore debbano vivere i figli.

Ti sarà utile per far chiarezza su affidamento condiviso, esclusivo, congiunto, alternato, termini che probabilmente ti è capito di sentire molte volte, ma dei quali non riesci ad capire l’esatto significato.

Affidamento

In caso di separazione o divorzio consensuali i coniugi non litigano e concordano tutti gli aspetti che riguardano l’affidamento ed il mantenimento del minore. Tuttavia il tribunale esercita un controllo su ciò che le parti hanno stabilito riguardo ai loro figli, accertandosi che corrisponda all’interesse dei minori.

I provvedimenti riguardanti i figli minori della coppia, vengono pronunciati anche in caso di annullamento o dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, nonché nelle separazioni delle coppie di fatto.

Quali sono le forme di affidamento previste dalla legge?

Le forme di affidamento previste dalla legge sono quattro: congiunto, condiviso, alternato ed esclusivo. Vediamole una per una.

Affidamento congiunto:

Era una modalità, oggi superata, prevista dalla legge sul divorzio. Vi era infatti la possibilità di affidare i figli della coppia ad entrambi i coniugi che avrebbero continuato ad esercitare la potestà sugli stessi, ovvero curare gli interessi dei figli minori e di prendere decisioni che ritengono più opportune a tale scopo.

Naturalmente, per procedere all’affidamento congiunto era necessario che vi fosse cooperazione tra i genitori, ma non sempre, sussiste quando in una coppia viene meno l’unione.

Pertanto, spesso il giudice si limitava ad affidare la prole ad uno dei due (di solito la madre), stabilendo in favore dell’altro i giorni e gli orari in cui avrebbe avuto la possibilità di vedere i figli.

Affidamento condiviso:

E’ stato introdotto con una legge del 2006 che ha modificato il codice civile in materia di separazione dei coniugi e nel 2013 è stato esteso a tutti i casi in cui l’unione, matrimoniale o di fatto, tra due persone viene meno.

In tali procedimenti il giudice deve adottare provvedimenti che tengano conto dell’ esclusivo interesse morale e materiale dei minori.

In particolare, il figlio ha il diritto di mantenere buoni rapporti con entrambi i genitori, frequentandoli in maniera equilibrata e continuativa.

Entrambi i genitori devono, in ugual misura, occuparsi di lui, non soltanto mantenendolo dal punto di vista economico, ma anche dandogli istruzione, educazione ed assistenza morale.

Questo comporta il trascorrere del tempo col figlio, così come avverrebbe in una famiglia in cui i genitori vivono insieme; il minore ha anche il diritto di mantenere buoni rapporti con i nonni, con gli zii e con i cugini, sia da parte di padre che da parte di madre.

Per raggiungere tali obiettivi la legge stabilisce che il giudice debba valutare, la possibilità che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, stabilendo le modalità.

Differenze tra affidamento congiunto e affidamento condiviso

Rispetto all’affidamento congiunto, la nuova legge ha operato un importante cambiamento.

Non si parla più di potestà, bensì di responsabilità genitoriale: i genitori non esercitano un potere sul figlio, ma sono responsabili della sua crescita serena ed equilibrata.

In tal caso è il giudice a determinare quanto tempo e in che modo i figli debbano stare presso ciascun genitore; a fissare come e in che misura ciascuno dei genitori debba contribuire a mantenerli, curarli, istruirli ed educarli.

Ogni genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito. Se lo reputa necessario, il giudice stabilisce a carico di ciascuno di essi un assegno periodico, di importo tale da rispettare questo criterio di proporzionalità.

L’importo dell’assegno viene stabilito in base alle esigenze attuali del figlio, soprattutto con riferimento all’età (un bambino di pochi anni ha necessità differenti rispetto a un ragazzo).

Al tenore di vita di cui il figlio godeva quando i genitori vivevano ancora insieme; alle disponibilità economiche di entrambi i genitori; all’entità del contributo dato da ciascun genitore in termini di lavori domestici e di cura del figlio.

Può essere, infatti, che uno dei due abbia un reddito basso o inesistente, ma dedichi molto tempo ad occuparsi delle incombenze domestiche e delle necessità del figlio.

Affidamento esclusivo:

Costituisce una soluzione di carattere eccezionale alla quale si ricorre quando non è possibile disporre l’affido condiviso, ovvero quando lo stesso giudice si rende conto che frequentare assiduamente uno dei due genitori sia contrario all’interesse del minore ( un genitore violento o che tenga una condotta contraria alla legge o alla morale);.

quando l’altro genitore si oppone all’affidamento congiunto, spiegandone ovviamente le ragioni e dandone dimostrazione ( irresponsabile gestione dei figli , atti di violenza domestica, comportamenti diseducativi..).

Il giudice che dispone l’affidamento esclusivo deve dare espressa motivazione del suo provvedimento.

L’affidamento alternato:

E’ tuttora una soluzione poco utilizzata consistente nel disporre che il figlio minore abiti in maniera alternata presso ciascuno dei genitori (ad esempio, una settimana con la madre e una settimana col padre..).

Questa modalità di affidamento non è vista di buon occhio dalla Corte di Cassazione, in quanto considerata troppo destabilizzante per i minori.

Pertanto, secondo la Cassazione, l’affidamento alternato può essere disposto quando ricorrono le seguenti condizioni: il contrasto tra i genitori è tale da non consentire in alcun modo l’affidamento condiviso della prole; i genitori approvano la soluzione; il minore venga sentito e dichiari di essere d’accordo.

Nonostante la pronuncia della Cassazione, vi sono tribunali che hanno disposto l’affidamento alternato, ritenendo che esso costituisca un modo per consentire ai figli di dividere equamente il tempo tra entrambi i genitori.

Premesso quanto sopra è importante comunque considerare che, quando due genitori si separano, devono cercare di accantonare i loro contrasti e tener conto del benessere psicofisico esclusivo dei propri figli.

Lo studio legale Silvia Carrirolo

Con sede principale a Settimo Torinese, è disponibile a fornire tutta la consulenza di cui hai bisogno in caso di separazione, divorzio e affidamento.

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