Disaccordo religione per il figlio.

Scelta religione per i figli minori

La libertà religiosa dei genitori può essere limitata nell’interesse del figlio minore?

La Suprema Corte si pronuncia in merito al contenzioso tra i genitori sulla scelta religiosa del figlio minore.

Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 21916 del 30 agosto 2019
Responsabilità genitoriale – scelta della religione – interesse prevalente del minore – ascolto
(Artt. 337 ter c.c. e 315 bis comma III c.c.)

Il giudice può adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo solo in seguito all’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo.

Tale verifica non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore.

Il Caso:

Nel giudizio per la separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Como disponeva l’affidamento condiviso del figlio minore della coppia ad entrambi i genitori.

Con riguardo al contrasto sorto circa l’educazione religiosa del minore, il padre aveva espresso in maniera decisa il suo disaccordo sulla frequentazione da parte del figlio, della Sale del Regno dei testimoni di Geova.

Il minore era, infatti, stato battezzato come cattolico, e il padre chiedeva che lo stesso proseguisse il suo percorso di introduzione alla Chiesa cattolica, fino a che lo stesso non fosse stato in grado di effettuare una scelta consapevole ed autonoma.

Il tribunale:

Il tribunale, dichiarava che la scelta paterna fosse maggiormente rispondente all’interesse del bambino, in quanto avrebbe agevolato l’integrazione sociale e culturale dell’ambiente di appartenenza.

Forniva, inoltre, una valutazione negativa della religione seguita dalla madre, etichettandola come “settaria, chiusa in se stessa e ostile al confronto con qualsiasi altro interlocutore”.
Con la sentenza, si disponeva pertanto che fosse il padre a seguire il figlio sotto l’aspetto religioso, imponendo alla madre di astenersi dal suo coinvolgimento negli insegnamenti della dottrina geovista.

La madre impugnava la decisione, sostenendo il contrasto con i principi costituzionali e di laicità dello Stato.

 

Corte di appello:

La Corte di appello di Milano respingeva l’impugnazione, ritenendo che fosse rispondente all’interesse del minore mantenere l’iniziale scelta comune dei genitori, consentendo al al medesimo di completare la formazione religiosa cattolica fino al sacramento della Cresima, senza ricevere altri insegnamenti contrastanti.

 

Cassazione:

La vicenda arriva in Cassazione, che accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello, così argomentando la propria decisione:

La Cassazione ha specificato che in tema di affidamento dei figli, il criterio cui deve attenersi il giudice, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse del minore, stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata.

Il Giudice in tal caso può adottare anche provvedimenti relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, quando il loro esercizio potrebbe essere pregiudizievole per il minore.

Tuttavia, simili provvedimenti restrittivi, in caso di contrasto tra i due genitori non possono essere disposti sulla base di un’astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i rispettivi genitori, poiché ciò determinerebbe un giudizio di valore, precluso all’autorità giudiziaria.

 

Risoluzione:

Solo dopo l’accertamento in concreto di un pregiudizio per il figlio, basato sull’osservazione e sull’ascolto del minore, è consentita l’emanazione di provvedimenti restrittivi delle libertà religiose e del ruolo educativo dei genitori.

La sentenza della Suprema Corte ribadisce un principio già espresso di recente dalla Cassazione (Cass. Civ. n. 12954/2018) secondo cui, pur nel rispetto di eguaglianza e libertà di religione, garantito anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (artt. 14, 8 e 9), l’interesse del minore prevale sulla libertà religiosa dei genitori.

 

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