L’assegno al nucleo familiare
Costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati annualmente dalla legge.
In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al coniuge collocatario e cioè al genitore cui sono affidati i figli, anche se a percepirli sia l’altro coniuge.
In altri termini, il genitore non affidatario titolare degli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all’altro coniuge al quale di fatto spettano, in aggiunta all’assegno di mantenimento e a prescindere dall’ammontare di quest’ultimo.
Spesso però il genitore non affidatario che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro non provvede a corrisponderli all’altro genitore, cui spettano, ritenendo che sia tenuto, solamente, a versare l’assegno di mantenimento per i figli economicamente non autosufficienti.
E’ importante fare una distinzione tra assegni familiari ed assegno di mantenimento.
I primi costituiscono una sorta di “integrazione alimentare”, mentre il secondo è il contributo che il genitore non collocatario corrisponde per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli, il cui quantum viene calcolato in proporzione alla capacità reddituale del genitore.
I coniugi possono accordarsi per una diversa ripartizione degli assegni familiari sia in sede di separazione che in sede di divorzio: per esempio è possibile che il coniuge che li percepisce ne trattenga una parte. In questo caso la quota degli assegni familiari trattenuta dal coniuge che li percepisce costituisce reddito e, dunque, se ne potrà tenere conto nel determinare l’assegno di mantenimento in favore dell’altro.
Il mantenimento è dovuto quindi per intero e non può essere decurtato degli assegni percepiti per Legge dal coniuge affidatario, come confermato anche dal prevalente orientamento giurisprudenziale
Cosa succede se il genitore titolare degli assegni familiari non li corrisponde al genitore collocatario ?
Il genitore che trattiene per sé gli assegni familiari commette il reato di “appropriazione indebita”, incassando del denaro non proprio, ma dell’altro genitore e che ha percepito per conto di quest’ultimo.
Se il genitore collocatario non ha mai percepito dall’altro gli assegni famigliari, è necessario rivolgersi al Tribunale per chiedere ed ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’altro coniuge.
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